Dal
1° Luglio 1995 tutti i Dispositivi di
Protezione Individuale (guanti, scarpe o altri
indumenti) devono possedere alcuni requisiti
essenziali per la salute e la sicurezza del lavoratore.
I criteri che garantiscono la presenza di tali
requisiti sono contenuti nella Direttiva Europea
89/686/CEE, recepita in Italia con il D.L. 4
Dicembre 1992 n. 475, destinata ai fabbricanti
di DPI di tutta l’Europa. Attraverso la
direttiva Europea 98/391/CEE, che in Italia è stata
recepita con il D.L. 19 Settembre 1994 n.626,
sono stati regolamentati inoltre gli obblighi
dei datori di lavoro, definiti qui “utilizzatori
di DPI”.
Da queste norme derivano dunque
obblighi e responsabilità civili e penali
a carico sia dei produttori che degli utilizzatori.
Il fabbricante deve poter garantire che , in
fase di progettazione e costruzione, sono state
seguite le indicazioni della Direttiva Europea.
Sul dispositivo che possiede i requisiti previsti,
il fabbricante appone il marchio CE nelle forme
e modalità previste (attraverso timbri
indelebili, marcature a fuoco, etichette o altro).
Per giungere a tale certificazione, però,
le procedure sono diverse a seconda della categoria
di appartenenza del DPI.
La direttiva suddivide
infatti il DPI in tre categorie, in funzione
dell’ entità e del tipo di rischio
al quale il lavoratore viene sottoposto:
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