Dal 1° Luglio 1995 tutti i Dispositivi di Protezione Individuale (guanti, scarpe o altri indumenti) devono possedere alcuni requisiti essenziali per la salute e la sicurezza del lavoratore.
I criteri che garantiscono la presenza di tali requisiti sono contenuti nella Direttiva Europea 89/686/CEE, recepita in Italia con il D.L. 4 Dicembre 1992 n. 475, destinata ai fabbricanti di DPI di tutta l’Europa. Attraverso la direttiva Europea 98/391/CEE, che in Italia è stata recepita con il D.L. 19 Settembre 1994 n.626, sono stati regolamentati inoltre gli obblighi dei datori di lavoro, definiti qui “utilizzatori di DPI”.

Da queste norme derivano dunque obblighi e responsabilità civili e penali a carico sia dei produttori che degli utilizzatori. Il fabbricante deve poter garantire che , in fase di progettazione e costruzione, sono state seguite le indicazioni della Direttiva Europea. Sul dispositivo che possiede i requisiti previsti, il fabbricante appone il marchio CE nelle forme e modalità previste (attraverso timbri indelebili, marcature a fuoco, etichette o altro). Per giungere a tale certificazione, però, le procedure sono diverse a seconda della categoria di appartenenza del DPI.

La direttiva suddivide infatti il DPI in tre categorie, in funzione dell’ entità e del tipo di rischio al quale il lavoratore viene sottoposto:

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